Romania e accesso alle informazioni: una legge che funziona
In Romania la legge sull’accesso all’informazione è uno strumento sostanzialmente efficace a favore di un giornalismo di qualità
(Pubblicato originariamente da Dilema Veche, media partner del progetto ECPMF – traduzione dal romeno di Anita Bernacchia)
Come giornalista, mi sono avvalsa più volte della Legge 544/2001, che riguarda il libero accesso alle informazioni di pubblico interesse, già dai primi anni dalla sua entrata in vigore. Non so se abbia avuto fortuna o meno, ma il puro e semplice citare la legge mi ha agevolato l’accesso alle informazioni di cui avevo bisogno nel giro di pochi giorni. In breve, questa legge prevede che ogni persona fisica o giuridica, romena o straniera, possa richiedere qualsiasi informazione di pubblico interesse senza dover giustificare tale richiesta, dato che la legge garantisce a tutti il libero accesso alle informazioni.
Si tratta di una legge ben strutturata? Come viene applicata, quanti la conoscono e vi hanno accesso? Ho rivolto queste domande a Ioana Avădani, direttrice esecutiva del Centro per il Giornalismo Indipendente (CJI), ad alcuni giornalisti, direttamente coinvolti nella elaborazione di questa legge, ma anche a persone esterne alla categoria.
“È un’ottima legge, pur se presenta diverse lacune e aspetti da migliorare”, ha subito dichiarato Ioana Avădani. “Una legge che esiste da quindici anni e, benché nel tempo abbia subito modifiche, esse sono state poco rilevanti ma ben accolte, ne hanno ampliato il campo di applicazione. C’è stato infatti qualche problema relativo alle aziende municipali, non era chiaro se fossero soggette alla legge oppure no. Così, dopo diversi processi, essa è stata allargata anche alle imprese statali. Non stiamo parlando di una legge perfetta. Non viene applicata benissimo, e non sempre, ma esiste, fatto di per sé positivo”.
Una buona legge, ma una legge “senza denti” perché non prevede sanzioni per chi non la rispetta? "La legge non prevede sanzioni perché nel 2001, quando ne abbiamo dibattuto l’approvazione, per la pubblica amministrazione era qualcosa di così nuovo e astratto che – ci siamo detti – cominciare a imporre sanzioni a chi si stava appena avvicinando alla legge non era la mossa giusta" chiarisce la Avădani "abbiamo allora pensato che non aveva senso sanzionare la non conoscenza. Oggi, abbiamo già superato quella fase di indulgenza. Allo stesso tempo, però, sorge un altro problema: a chi applicare le sanzioni? Di norma, chi decide di celare certe informazioni non è l’impiegato allo sportello, ma il suo capo. Tuttavia, ogni pena dovrebbe essere in realtà applicata al diretto responsabile, cioè l’impiegato. E in tal modo si rischia di entrare in un circolo più che vizioso. Ancora oggi si possono vedere repliche ricevute in base alla Legge 544 accompagnate da sei o sette firme. Gli impiegati cercano di coprirsi perché percepiscono che, a un certo punto, una sanzione potrebbe arrivare”.
Parlando con alcune persone che sono ricorse a questa legge per ottenere informazioni pubbliche, sia giornalisti che esterni alla categoria, ho scoperto che ci sono diversi stratagemmi per aggirarla. Al proposito, la direttrice del CJI mi dice che parte di essi vengono creati a bella posta, alcuni costituiscono già un modus operandi negli enti pubblici, ma ci sono anche casi di “non conformità” che derivano dall’ignoranza e dall’incertezza: “Le risposte alle richieste sono di vario tipo. Molte, benché arrivino, nei fatti violano la legge. Un esempio riguarda la scadenza per l’invio della risposta, che alcuni fissano a trenta giorni, anche se il termine legale previsto è di dieci giorni. Certi sfruttano l’ignoranza del richiedente a proprio vantaggio, facendo leva sulla confusione, altre volte la confusione alberga nella mente di chi deve rispondere e non conosce la legge. Insomma, nella lotta con il dipendente pubblico è necessario tempo, nervi saldi e senso dell’umorismo”.
Essendo una legge che offre il libero accesso alle informazioni, non possiamo soprassedere sull’importanza che ha nell’ambiente giornalistico: “Il fatto che sia, tutto sommato, una legge difficile da applicare e che le informazioni si ottengano entro un termine su cui non si ha alcun controllo, visto che non ci si può basare sui dieci giorni garantiti dalla legge, ha fatto sì che venisse presa “alla leggera” sin dall’inizio. Perché alcuni giornalisti non hanno capito la differenza tra le fonti e la Legge 544: se vuoi scrivere una notizia per il giorno dopo, andrai a parlare con le fonti che hai a disposizione. Se vuoi fare un’inchiesta approfondita, avrai bisogno di documenti e non potrai fare affidamento solo sulle informazioni fornite dalla fonte, esse potranno solo indicarti quali documenti chiedere. Ed è proprio questo il merito della Legge 544 nei mass media della Romania. Coloro che hanno imparato a procedere in questo modo e hanno compreso a cosa serve la legge, sono riusciti ad usarla con discernimento. Bisogna capire che la legge non si applica alle notizie e all’attualità corrente. Per queste ci sono altri meccanismi, alcuni persino definiti dalla legge stessa, che impone la presenza di un portavoce per ogni ente pubblico”.
Ovviamente è una legge per tutti coloro che cercano informazioni, non torna utile soltanto ai giornalisti: “Se il cittadino sa cosa deve fare, è tutto molto semplice. Basta fare una richiesta con quello che vuole sapere e mandarla all’ente di suo interesse. In teoria, quest’ultimo dovrebbe avere sul proprio sito web delle liste con i tipi di documento che ha in uso. Un tipo di comportamento e di cortesia che qui non esistono. Se nella tua via ci sono lavori in corso, devi saper chiedere se c’è una licenza edilizia, capire chi sta costruendo e perché. Nei programmi che il CJI ha attuato nelle scuole superiori, i dibattiti sulla Legge 544 sono stati tra i più vivaci, si vedeva quanto i ragazzi fossero interessati a conoscerne i dettagli e i meccanismi di accesso. Era la prima volta, forse, che scoprivano di avere un ‘potere’. Sono informazioni che bisognerebbe insegnare nelle scuole regolarmente, cosa che purtroppo non accade”.
Passando alle esperienze personali di chi si è avvalso di questa legge per accedere a informazioni di pubblico interesse, Sidonia Bogdan, giornalista, afferma che “tutti i comunicatori istituzionali e i dipartimenti di comunicazione conoscono la legge. Il più delle volte rispondono, ma per gli argomenti più sensibili inviano delle mezze risposte. Si sottraggono ai loro obblighi pur avendo la legge sotto gli occhi. Del resto, la maggior parte dei contratti ha anche delle clausole di riservatezza che non ti invia mai nessuno per poterle esaminare in dettaglio. In generale, però, gli enti statali rispondono”.
Luiza Vasiliu, un’altra giornalista, riferisce: “Ho mandato alcune richieste invocando la Legge 544. L’aspetto più snervante è che gli impiegati statali pensano che, rispondendo, ti fanno un favore. E così bisogna telefonargli, disturbarli di continuo, pregarli con le buone, costringerli, finché non inviano la risposta. Purtroppo, il più delle volte sono risposte incomplete o non attinenti a quello che hai chiesto. Più che mandare richieste, è quasi più facile farsi amico un impiegato che ti dia l’informazione a cui hai diritto in base a questa legge”.
Uscendo dall’ambito del giornalismo, Monica Mocanu, docente, mi ha raccontato la sua esperienza nell’accedere a questa legge: “Ho invocato la Legge 544 nella primavera del 2015, dopo aver inviato una richiesta di informazioni alla Televisione Romena, senza ricevere la risposta attesa. A grandi linee, si trattava di informazioni su una campagna di pubblico interesse trasmessa sulla TV pubblica e sulle procedure adottate internamente per la selezione di campagne simili. Ho adito le vie legali perché ritenevo che le informazioni ricevute a seguito del reclamo amministrativo non fossero complete. In teoria, lo può fare qualsiasi cittadino, ma per gli aspetti specifici del linguaggio giuridico, e soprattutto per le decisioni da prendere strada facendo, io mi sono rivolta a un’amica avvocatessa. Ci sono state diverse fasi: inizialmente ho perso la causa per ragioni di forma (erano scaduti certi termini), quindi ho fatto ricorso, ho vinto il ricorso in un processo in contumacia, poi c’è stata l’autoricusazione del giudice, la ripresa del processo, e la sospensione dello stesso perché non potevo presenziare all’udienza. Poi il processo è ripreso di nuovo, l’ho perso per ragioni di merito, ho fatto ricorso in appello e sono tuttora in attesa dell’esito. È un’esperienza impegnativa, un gioco delle parti in cui le motivazioni di un’istituzione e quelle di un comune cittadino dovrebbero avere lo stesso peso in tribunale”.
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