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Coronavirus: condizioni per l’ingresso in Slovenia dall’Italia

Il Ministro della Salute sloveno ha emesso l’11 marzo un decreto che definisce le condizioni per poter entrare nel territorio sloveno provenendo dall’Italia. Traduzione del testo integrale 

13/03/2020, Redazione -

Coronavirus-condizioni-per-l-ingresso-in-Slovenia-dall-Italia

(Traduzione a cura di Sara Terpin pubblicata originariamente da https://www.slovely.eu il 12 marzo 2020) 

Decreto sulla definizione delle condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia per prevenire la diffusione della malattia infettiva
In base all’art. 39, comma 1, punto 1 della Legge slovena sulle malattie infettive (GU RS num. 33/06 – testo consolidato ufficiale) e in riferimento alla deliberazione del Governo della Repubblica di Slovenia num. 18100-1/2020/4 d.d. 18. 2. 2020 e alla deliberazione del Governo della Repubblica di Slovenia num. 18100-4/2020/2 d.d. 10. 3. 2020, il Ministro della Salute emana il seguente

DECRETO

sulla definizione delle condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia per prevenire la diffusione della malattia infettiva

Art. 1

Con il presente decreto, ai fini della prevenzione della diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19), vengono stabilite le condizioni per l’ingresso nel territorio della Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia.

Art. 2

(1) Sul territorio di confine, nei punti di collegamento stradale con la Repubblica d’Italia, vengono attivati i seguenti sei punti di controllo:

Rateče (Fusine)
Robič (Stupizza)
Vrtojba (Gorizia Sant’Andrea – autostrada)
Fernetiči (Fernetti, Trieste – autostrada)
Škofije (Rabuiese, Trieste – autostrada)
Krvavi Potok (Pesek, Trieste)

(2) I gestori della rete stradale assicurano la segnalazione adeguata dei punti di controllo di cui al comma precedente e la chiusura di tutti gli altri collegamenti stradali con la Repubblica d’Italia.

(3) Il traffico ferroviario per passeggeri tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Italia è sospeso.

Art. 3

(1) L’ingresso nella Repubblica di Slovenia è consentito a chi non è cittadino sloveno o non ha residenza fissa o temporanea nella Repubblica di Slovenia solamente previa presentazione di un certificato in lingua slovena, inglese o italiana, emesso al massimo tra giorni prima, che attesti l’effettuazione del test molecolare di laboratorio sulla presenza di Sars-CoV-2 (COVD-19) e dimostri l’esito negativo al Sars-CoV-2 (COVD-19).

(2) Se la persona in questione non presenta il certificato di cui al comma precedente, l’ingresso nella Repubblica di Slovenia è comunque consentito nei seguenti casi:

  • se la temperatura corporea della persona in questione è inferiore a 37,5 °C
  • se la persona in questione non presenta sintomi evidenti di infezione alle vie aeree superiori (tosse, starnuti, difficoltà respiratorie).

Art. 4

Il presente decreto non si applica ai cittadini della Repubblica di Slovenia, alle persone con residenza fissa o temporanea nella Repubblica di Slovenia e al traffico merci.

Art. 5

Il presente decreto viene attuato dagli operatori sanitari e dalla Protezione civile della Repubblica di Slovenia, con l’assistenza della Polizia.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore in data 11 marzo 2020 alle ore 18.

Num. 0070-21/2020
Ljubljana, 11 marzo 2020
EVA 2020-2711-0011
Aleš Šabeder
Ministro della salute

Testo in sloveno disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale Slovena .

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