Albania, fisco e Ong
Un recente rapporto dello European Center for Not-For-Profit Law propone una panoramica sulla legislazione relativa al settore del non-profit in Albania. Per avvicinarsi agli standard europei, il Paese deve operare una serie di riforme alle norme fiscali che continuano ad ostacolare le attività delle organizzazioni non-governative
È stato pubblicato il "Rapporto di valutazione sul quadro normativo fiscale della società civile in Albania", preparato dallo European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), su commissione della Open Society Foundation for Albania (OSFA). Il rapporto delinea le questioni più urgenti da risolvere in merito alle norme fiscali previste per le organizzazioni non-governative (Ong) in Albania, le confronta con gli standard europei, fornisce raccomandazioni e soluzioni possibili al riguardo.
Nel 2001 l’Albania ha avviato un’importante revisione del proprio sistema legislativo riguardante le Ong, adottando la Legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, la Legge sulla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro e un emendamento delle norme del Codice civile che definiscono le principali forme di Ong. Nel 2009 è stata creata inoltre l’Agenzia di sostegno alla società civile e attualmente il governo è impegnato nell’approvazione di una Carta per la società civile che, tra le altre cose, dovrebbe favorire lo sviluppo di una base legale e fiscale di sostegno per le organizzazioni non-governative.
Nonostante questi sviluppi positivi, secondo il rapporto dell’ECNL, persistono alcune questioni che destano preoccupazione e che riguardano principalmente la normativa fiscale prevista per le Ong. Il primo problema evidenziato riguarda la mancanza di una chiara differenziazione tra "attività economica" e "attività senza scopo di lucro": in base alla Legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, le Ong "non possono condurre attività remunerative", ma possono condurre attività economiche e commerciali. In realtà, le Ong possono condurre attività remunerativa, a patto che i guadagni siano utilizzati solo ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi specificati nella carta dell’organizzazione. La difficoltà nel distinguere nettamente le attività economiche dalle attività non-profit genera dei problemi anche a livello di tassazione: in teoria le attività economiche sono soggette ad una tassazione del 10%, mentre quelle non remunerative non possono essere tassate, ma in pratica le Ong spesso non sanno esattamente quali tasse dovranno pagare sulle loro entrate.
Restando in materia di tassazione, il rapporto rileva che gli interessi sui depositi bancari delle Ong sono tassati del 10%, mentre non dovrebbero esserlo. La Legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, inoltre, non prevede chiaramente l’esenzione dalla tassazione per le entrate provenienti dalle sovvenzioni. Infine, per quanto concerne il trattamento di tassazione dei donatori, è previsto che solo società e individui che svolgono attività commerciale possano detrarre le donazioni fatte a favore di Ong, mentre occorrerebbe estendere questa possibilità a tutte le persone fisiche. Secondo l’ECNL, manca anche una legge che definisca criteri e condizioni affinché le Ong possano ottenere lo status di utilità pubblica e che riveda l’elenco delle attività considerate tali, dal momento che esso è attualmente limitato ai settori dell’educazione, della salute e dello sviluppo economico.
La legge relativa all’imposta sul valore aggiunto prevede un’esenzione speciale per le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono servizi ad un prezzo ridotto. Tuttavia, con un emendamento del 2007, la lista dei servizi soggetti ad esenzione è stata ridotta fino a comprendere soltanto quelli forniti da "organizzazioni religiose o filosofiche per il benessere spirituale" e, con un emendamento del 2008, alla lista delle organizzazioni non-profit esentate sono state aggiunte le organizzazioni di utilità pubblica. Per eliminare l’incertezza giuridica generata dai menzionati emendamenti, l’ECNL ritiene necessario introdurre un testo più chiaro nella legislazione sull’IVA, il quale stabilisca che l’attività non-profit ricade al di fuori del suo ambito. Dovrebbero inoltre godere dell’esenzione anche altri tipi di servizi offerti dalle Ong. Infine, le organizzazioni che non ricadono nell’ambito della legge sull’IVA non dovrebbero essere soggette agli obblighi di registrazione e relazione da essa previsti.
Altre raccomandazioni presenti nel rapporto riguardano le ispezioni fiscali, che dovrebbero seguire standard rigidi e non lasciare spazio a possibili abusi. Quando implementa la legge, l’ispezione fiscale pubblica dovrebbe tenere in considerazione la differenziazione tra organizzazioni indipendenti e unità governative; mentre le Ong sottoposte a ispezione fiscale dovrebbero essere messe al corrente degli esiti di quest’ultima ed avere la possibilità di presentare proprie spiegazioni prima del rapporto finale.
Il governo albanese è invitato dall’ECNL a introdurre specifici standard per la contabilità delle Ong che tengano conto della specificità delle loro attività; promuovere meccanismi di consultazione con le organizzazioni del settore non-profit su leggi e strategie governative che le riguardano direttamente; infine, eliminare il requisito previsto dalla legislazione di sicurezza sociale in base al quale ogni Ong registrata deve avere almeno un impiegato a cui paga l’assicurazione sociale.
* Giovanna Castagna sta effettuando uno stage presso Osservatorio Balcani e Caucaso
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