La legge 84/2001 sulla ricostruzione nei Balcani
Riportiamo il testo integrale della legge n. 84 del 21 marzo 2001 sulla ricostruzione nei Balcani. Ad oltre un anno dall’approvazione, con fatica, inizia ora ad essere attuata.
Legge 21 marzo 2001, n. 84
"Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001
Art. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell’area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l’estero, delle finanze, della difesa, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all’esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonchè le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l’estero, dalle regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonchè sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all’articolo 3, utilizzate ai sensi dell’articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.
Art. 2.
(Unità tecnico-operativa)
1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell’area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L’unità è composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell’incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l’estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’unità, nell’ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell’area balcanica;
e) curare l’istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato impegnati in quell’area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell’unità, nonchè al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell’unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.
Art. 3.
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all’articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Attività di cooperazione allo sviluppo)
1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 5.
(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l’estero)
1. La quota del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l’estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all’80 per cento dell’ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall’articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa
di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l’acquisizione, da parte di quest’ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall’acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;
d) attività, da parte dell’Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonchè di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell’area dei Balcani, anche attraverso l’attivazione dell’Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMESTe di FDL Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell’area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall’acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle diponibilità finanziarie del fondo stesso.
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l’estero all’istituzione di appositi fondi di garanzia per l’erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:
a) incremento, per l’anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all’85 per cento dell’importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L’eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l’utilizzazione delle medesime è versata all’entrata del bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato all’attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell’Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l’estero. L’eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l’utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all’entrata del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l’estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l’estero.
Art. 6.
(Assicurazione alle esportazioni)
1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
Art. 7.
(Fondo rotativo)
1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell’ambito del Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un’apposita sezione per l’erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l’importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all’articolo 3, comma 1.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d’intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell’applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
Art. 8.
(Monitoraggio ambientale)
1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell’ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l’anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall’anno 2002.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 9.
(Norma di copertura)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente legge.
>>>Le linee di indirizzo per l’attuazione della legge
>>>Un commento dell’Osservatorio sulle linee di indirizzo
editor's pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua